Costituzione: pronto un siluro contro l’articolo 21

Sin dal 16 marzo scorso il seputato del Pdl Salvatore Torrisi ha presentato la proposta (che forniamo in un pdf allegato) di legge costituzionale 3317, che mira a modificare l’art. 21 della Costituzione. Il testo contiene un solo articolo che precisa: “Art. 1. Al sesto comma dell’articolo 21 della Costituzione dopo le parole: “contrarie al buon costume” sono inserite le seguenti: “o lesive della dignità della persona o del diritto alla riservatezza””.
Per capire cosa c’è dietro all’iniziativa basta leggere la relazione (contenuta nello stesso pdf di cui sopra) delllo stesso deputato. L’iter, per ora, è all’inizio. Assegnata in sede referente alla I commissione (Affari Costituzionali) l’11 maggio, attende ancora il parere delle Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione).
Ma è bene mettersi in pre-allarme, poiché il principio che si vuole far passare vuole attribuire una maggiore importanza alla tutela della privacy piuttosto che al diritto di cronaca. Non sono cavilli o sottigliezze di poco conto. Si tratta invece di una modifica sostanziale, che rischierebbe di condizionare ancora di più la nostra professione e il diritto dei cittadini ad essere informati. Il 1611, con il 3317, potrebbero riportarci indietro a tempi che speravamo destinati a far parte della storia passata. Invitiamo tutti i colleghi ad esprimere il proprio pensiero e suggerire iniziative da intraprendere. Tutto in piena libertà e, se richiesto, in totale riservatezza.
Scarica il documento
ART. 21, OGGI
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


















