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COSTITUZIONE TRADITA SULLA DIGNITA' DEI LAVORATORI

Nella recente riforma del codice di procedura civile si è esclusa espressamente dall'art. 614 bis la possibilità di indurre il datore di lavoro ad eseguire la sentenza di condanna, immediatamente esecutiva, sanzionandone l'inosservanza o il ritardo con una equa somma di denaro da devolvere al lavoratore maltrattato

Malgrado la costituzione si affanni a proclamare che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro (art.1).
Che è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla complessiva organizzazione del paese (art.3).
Che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4).
Che la repubblica tutela il lavoro, cura l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove accordi intesi ad affermare i diritti del lavoro (art.35). Che l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recar danno alla dignità umana (art.41).
Che ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro, la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (art.46).
Che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (art.97).
Che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la (effettiva) tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi (art.113). Ecc.
Per quanto riguarda l'odioso e diffuso fenomeno dell'illegittimo demansionamento, dell'indebita dequalificazione, dell'illecita estromissione dalle attività e funzioni lavorative per le quali si è stati assunti e in qualche modo pagati, certa giurisprudenza e il legislatore attuale si muovono in senso opposto.

Nella recente riforma del codice di procedura civile (giustizia civile), eseguita con la legge 69 del 18 giugno 2009, si è esclusa espressamente dall'art. 614 bis la possibilità di indurre il datore di lavoro ad eseguire la sentenza di condanna, immediatamente esecutiva, sanzionandone l'inosservanza o il ritardo con una equa somma di denaro da devolvere al lavoratore maltrattato.

Di tali riforme il paese può farne senz'altro e volentieri a meno.

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