Il partito dell’amore e la salute del giudice

La
c.d. legge sul processo breve, orwellianamente denominata: ” misure
per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei
processi, in attuazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art.
6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo" si è
attirata critiche vivaci per la scelta discriminatoria di riservare
il privilegio dell’estinzione del processo (e della punibilità) ad
una ristretta categoria di privilegiati. In sostanza, nel suo
impianto originario la legge rendeva sostanzialmente non punibili i
reati tipici dei colletti bianchi (corruzione, concussione, truffa,
peculato, etc), che, godendo di una difesa agguerrita, potevano
facilmente portare il processo a loro carico sul binario morto
dell’estinzione.
Questa
discriminazione decisamente risultava intollerabile. Pertanto,
sensibile al grido di dolore che si leva dal paese, la maggioranza è
intervenuta con un emendamento che restaura il valore
dell’eguaglianza. Così la promessa di estinzione del processo (e
dell’azione penale) è stata, con gli opportuni adattamenti, estesa
a tutti.
Non saranno soltanto i truffatori ed i corruttori ad
avvalersene, ma anche i mafiosi, gli stragisti, gli assassini ed i
dinamitardi. Sono state introdotte tre fasce di durata massima del
processo.
La prima fascia, per i reati con pena massima inferiore a
10 anni: il processo si estingue se siano decorsi più di tre anni
senza che sia stata pronunziata sentenza di primo grado.
La seconda
fascia riguarda i reati un pochino più gravi, compreso lo stupro di
gruppo e l’omicidio: il processo si estingue se siano decorsi più
di quattro anni senza che sia stata pronunziata sentenza di primo
grado.
La terza fascia riguarda i delitti di mafia e di terrorismo:
il processo si estingue se siano decorsi più di 5 anni senza che
sia stata pronunziata sentenza di primo grado. Se il processo è
particolarmente complesso o vi è un elevato numero di imputati, il
termine di estinzione del processo può essere prorogato di un terzo.
Sei anni ed otto mesi possono sembrare più che sufficienti anche per
celebrare un maxi-processo alla mafia. Però c’è un piccolo
dettaglio che non è stato considerato. Se l’omicidio aggravato è
un reato che non si prescrive mai, che il processo sia un po’ più
tirato nel tempo o un po’ più veloce è questione che ha scarsa
incidenza per la condizione dell’imputato che venga riconosciuto
colpevole. Se, invece, l’omicidio aggravato si prescrive,
attraverso il processo in cinque o sei anni, allora diventerà
giocoforza approfittare di tutte le trappole che la procedura penale
offre per dilatare i tempi del processo e non sarà difficile per
gli uomini d’onore ottenere lo sforamento dei tempi e quindi
l’amnistia.
Basta un esempio. Uno dei principi cardine del processo penale è quello dell’immutabilità del giudice. La deliberazione della sentenza deve essere effettuata dallo stesso giudice – persona fisica – che ha partecipato al dibattimento. Se questa persona fisica viene meno, bisogna ricominciare tutto d’accapo.
Oggi, se la mafia facesse capitare, verso la fine del dibattimento, un “incidente” ad un giudice, non ne trarrebbe gran vantaggio dallo slittamento del processo perché i reati più gravi sono imprescrittibili. Domani, dallo stato di salute del giudice - persona fisica - potrebbe dipendere se alcune decine o centinaia di persone devono essere condannate per gravi delitti o ritornare libere come uccelli di bosco. E’ facile prevedere un aumento del tasso di mortalità dei giudici. In questo modo si prenderebbero due piccioni con una fava. Si potrebbe mantenere fede agli impegni presi con l’onorata società e contemporaneamente ci si sbarazzerebbe di qualche giudice fastidioso.
Da oggi chi ha fatto le stragi di mafia, e chi le farà in futuro, gode di una nuova speranza. E’ veramente un miracolo, è il risultato più avvincente del partito dell’amore. Per la mafia.


















