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Necessaria l’incriminazione dei responsabili dell’aggressione contro Gaza

La vittoria della destra e dell’estrema destra alle elezioni legislative in Israele non è stata una sorpresa per alcuno. Il Partito laburista e Ehud Barak, il ministro della difesa, hanno pagato il prezzo della politica intransigente contro i Palestinesi e del loro allineamento sugli ambienti più nazionalisti. L’accesso di Benyamin Netanyahu alla funzione di primo ministro accentuerà la disfatta morale d’Israele e le pressioni per creare un tribunale internazionale competente per i crimini di Gaza.

Per la prima volta dalla sua creazione, nel 1948, lo Stato d’Israele si trova di fronte a gravi accuse per crimini di guerra, che provengono da personalità rispettate su piano mondiale. Lo stesso Segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon, pur sempre prudente riguardo all’agire di Stati sovrani, soprattutto quando sono allineati sulla politica del membro più influente in seno all’ONU, gli USA, si è unito a coloro che chiedono un’inchiesta ed eventuali procedimenti giudiziari. È vero anche che l’attacco lanciato da Tel-Aviv il 27 dicembre 2008 contro la striscia di Gaza differisce da tutti i precedenti ricorsi alla forza, sia per le armi impiegate sia per l’applicazione di una tattica omicida contro una popolazione senza difesa.

Milletrecentotrenta palestinesi sono stati uccisi, contro tredici israeliani (parecchi dei quali da «fuoco amico»), ovvero con un rapporto di più di cento a uno. Lo squilibrio delle perdite è tale che, quando il governo israeliano e i suoi alleati parlano di «rappresaglie» e di «diritto di Israele a difendersi», alla maggior parte dei commentatori ripugna perfino l’uso del termine «guerra». Le voci critiche, da parte loro, denunciano alto e forte un «massacro», «crimini di guerra» e «crimini contro l’umanità».

In passato le azioni militari israeliane, accusate di violare la Carta delle Nazioni Unite, erano spesso largamente condannate, in particolare dai governi arabi; ma numerosi Paesi riconoscevano almeno che lo Stato ebreo utilizzava la forza in un contesto di guerra. Le accuse di crimini di guerra provenivano solamente da governi e movimenti radicali. Questi primi conflitti armati effettivamente erano stati condotti contro vicini arabi che rifiutavano a Israele il diritto di esistere. Alle prese fra loro erano Stati, e perfino la guerra del 1967, durante la quale Israele aveva dimostrato la sua superiorità militare, dipendeva ancora dal quadro della politica internazionale. Si sarebbe potuto sostenere che era illegale, ma certamente non criminale.

Stato contro movimento di resistenza armato
Con la Guerra del Libano, nel 1982, le cose hanno cominciato a cambiare. Il casus belli era allora l’insediamento, nel Libano meridionale, dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP); ci si ricorda soprattutto la fine di questo conflitto, con il massacro di centinaia di palestinesi disarmati nei campi profughi di Sabra e Chatila. Benché queste atrocità siano state opera delle milizie cristiane libanesi, la complicità israeliana è assodata. Tuttavia, benché inquietante, questo crimine poteva essere considerato come uno «strappo» nel quadro di un’azione militare che Israele giustificava con l’incapacità del governo libanese di impedire l’utilizzo del suo territorio da parte di gruppi ostili. Le conseguenze della guerra del 1982 sono state l’occupazione del Libano meridionale e, come reazione, la nascita di Hezbollah e della resistenza armata, che alla fine portarono a una vergognosa ritirata nel 2000.

L’invasione israeliana del 1982 e l’occupazione del Libano meridionale prepararono il conflitto del 2006, mentre Hezbollah sostituì l’OLP nel ruolo di nemico designato. La campagna militare intrapresa per distruggere l’organizzazione sciita ha toccato inevitabilmente le popolazioni civili, perché Israele utilizzava la sua sofisticata tecnologia militare per combattere non già uno Stato nemico, ma una società priva di mezzi equivalenti per difendersi, e questo gli aveva attirato contro molte critiche.

Si poteva ugualmente mettere in dubbio la scelta dell’opzione militare al servizio di obiettivi politici, nella misura in cui Hezbollah è uscito rafforzato dalla guerra e dove i soli risultati tangibili furono la lesione alla reputazione dell’esercito israeliano e la devastazione del Libano meridionale.

L’offensiva contro Gaza ha rimesso in primo piano questi interrogativi. Essa ha confermato questo passaggio da una guerra fra Stati a uno scontro che oppone uno Stato e un movimento di resistenza armata e ha sostituito alla parola «guerra» la parola «crimine». Israele ha fatto di tutto per sfuggire a questa percezione, ottenendo dai media e dai diplomatici che si concentrassero su una sola questione di diritto internazionale: il suo uso della forza era o no «sproporzionato»?. Ora, questo modo di porre il problema nasconde la domanda fondamentale: sapere se quegli attacchi avevano proprio un carattere «difensivo», in senso giuridico.

L’esame delle circostanze nelle quali essi si sono svolti obbliga a rispondere negativamente. Un cessate il fuoco temporaneo fra Israele e Hamas, effettivo dal 19 giugno 2008, aveva permesso di ridurre praticamente a zero la violenza alla «frontiera». Il movimento islamico aveva proposto a più riprese di prolungare la tregua, fino a un periodo di dieci anni; la rottura di questa non fu principalmente dovuta a un tiro di razzi ma a un attacco aereo israeliano, che aveva ucciso sei combattenti palestinesi, il 4 novembre 2008.

In altre parole, non vi era alcun motivo accettabile per valersi della legittima difesa, nella misura in cui Israele non era sotto attacco e quando il ricorso alla diplomazia era possibile, sembrava credibile e avrebbe dovuto essere tentato (come lo prevede la Carta dell’ONU). Il dibattito legale non dovrebbe quindi concentrarsi sul carattere «sproporzionato» dell’attacco contro Gaza – come questo fu, evidentemente – ma sul sapere se l’attacco era vietato dalla Carta come azione non difensiva. Cosa che costituisce un crimine contro la pace, descritto al Tribunale di Norimberga come «crimine supremo», che ingloba tutti gli altri.

Il contesto a Gaza rende difficile la distinzione fra guerra e crimine, poiché si tratta di una zona confinata, densamente popolata, dove i resistenti si mischiano necessariamente alla popolazione civile. Ma se gli attacchi israeliani su Gaza e la risposta di Hamas – in particolare il lancio di razzi – hanno oltrepassato i limiti del combattimento regolare, le due parti non possono essere considerate come responsabili in eguale misura. Israele ha lanciato l’operazione contro Gaza senza base legale seria, provocando la maggior parte delle devastazioni e tutte le sofferenze inflitte ai civili. L’approccio militare mirante a «punire» Gaza era intrinsecamente criminale: violava le leggi della guerra e si è risolto in crimini contro l’umanità.

Un altro elemento rafforza l’accusa di aggressione. Il blocco, che già da diciotto mesi la popolazione di Gaza subiva al momento in cui Israele ha lanciato i suoi attacchi, equivaleva a una punizione collettiva, in violazione degli articoli 33 e 55 della Quarta Convenzione di Ginevra (1), che regolamentano la condotta di una potenza occupante nei confronti delle popolazioni civili. Questa politica è stata largamente condannata come crimine contro l’umanità e grave trasgressione al diritto internazionale umanitario. Essa ha provocato gravi deficienze nutrizionali e turbe psichiche fra la popolazione, rendendola particolarmente vulnerabile all’operazione [chiamata dagli israeliani] «Piombo indurito».

Una vulnerabilità rafforzata cinicamente dal divieto fatto ai civili di fuggire, mentre la stretta striscia di Gaza subiva questi violenti attacchi. Soltanto duecento mogli di origine straniera sono state autorizzate a lasciare il Territorio, cosa che ha messo in evidenza il carattere criminale della reclusione di bambini, donne, malati, anziani e handicappati nella zona bombardata – per non parlare poi della discriminazione etnica indiretta, perché soltanto le donne non palestinesi avevano il diritto di partire. È la prima volta che, in tempo di guerra, la popolazione si vede rifiutare perfino la possibilità di diventare profugo.

Sembra che altri crimini di guerra, più specifici, siano stati commessi sul terreno. Le testimonianze raccolte dai difensori dei diritti umani evocano i tiri contro bersagli civili, il rifiuto di lasciare passare gli aiuti sanitari per soccorrere i palestinesi feriti e il blocco delle autoambulanze. Denunce debitamente documentate elencano venti casi di soldati israeliani che hanno sparato su donne e bambini che agitavano bandiere bianche. Altre accuse riguardano l’uso di bombe al fosforo nelle zone abitate, come pure l’impiego di una nuova arma particolarmente crudele, conosciuta sotto il nome di DIME (Dense Inert Metal Explosive), che deflagra con una forza tale da dilaniare i corpi.

Queste presunzioni di crimini di guerra non possono essere chiarite che sulla base di inchieste più approfondite, che permetteranno di sapere se è possibile perseguire penalmente i loro autori, i loro mandanti e i dirigenti politici israeliani. In questo spirito si dovranno studiare le denunce dello Stato ebreo riguardanti i tiri di razzi su bersagli civili e i militanti di Hamas che hanno utilizzato «scudi umani».

Tuttavia, anche senza indagini supplementari, l’accusa di crimini di guerra si fonda su solide basi. Le affermazioni più gravi concernono il blocco di Gaza, il carattere criminale e non difensivo dell’attacco stesso e le politiche ufficiali (la segregazione della popolazione civile nella zona di guerra, per esempio). I gravami contro Hamas richiedono ulteriori investigazioni e perizie legali, prima che si possa discutere delle procedure utilizzabili per imporgli di renderne conto.

Numerose questioni vengono immediatamente in mente: il dibattito sui crimini di guerra israeliani sarà meramente formale? Vi è una chance perché le accuse siano seguite da procedure che mirino a stabilire le responsabilità? Quali meccanismi legali applicabili potrebbero essere utilizzati? I timori del governo israeliano sono in ogni caso tanto forti da avergli fatto prendere l’impegno ufficiale di proteggere i suoi responsabili contro qualsiasi accusa di crimini di guerra.

Blocco in seno al Consiglio di Sicurezza
A prima vista sarebbe più logico invocare la competenza della Corte Penale Internazionale, creata nel 2002 in seguito al Trattalo di Roma (2). Benché il Procuratore sia stato invitato a esaminarne l’eventualità, sembra difficile che una simile richiesta abbia seguito: Israele non ha firmato il Trattato e la Palestina neppure – o non ancora: tardivamente, e in modo alquanto sorprendente, dopo il cessate il fuoco del 19 gennaio l’Autorità palestinese ha cercato di aderire al Trattato.

In ogni caso, anche se la candidatura fosse accettata – ciò che appare poco probabile – la data dell’adesione non permetterà certamente un’azione giudiziaria per fatti accaduti prima. D’altronde si può essere sicuri che Israele non coopererà con la CPI, che si tratti di rilevare prove o produrre testimoni o indiziati; anche se gli altri ostacoli fossero tolti, questo basterebbe a compromettere la procedura.

La seconda possibilità sarebbe quella di esplorare la via seguita negli anni ’90 dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU: stabilire tribunali penali internazionali ad hoc, come è stato fatto per i crimini di guerra legati alla disgregazione dell’ex-Jugoslavia e al genocidio perpetrato in Ruanda nel 1994 (3). Questa prospettiva sembra essere bloccata dagli Stati Uniti e probabilmente dagli altri membri permanenti europei che dispongono del diritto di veto.

In teoria l’Assemblea generale può esercitare un’autorità parallela, nella misura in cui i diritti umani rientrano nella sua competenza e nei casi in cui, per il passato, ha già creato organi sussidiari (art. 22 della Carta). Ma anche qui i rapporti di forza in seno all’ONU rendono difficile un simile scenario, anche se è allo studio. La pressione delle associazioni potrebbe aiutare ampiamente, in particolare se Israele persiste nel mantenimento del suo blocco contro Gaza e rifiuta di rispondere ai numerosi appelli, specialmente a quello del presidente americano Barack Obama ad aprire i punti di passaggio.

Bisogna dire però che un tribunale di questa natura non può funzionare senza un alto grado di cooperazione da parte del governo del Paese i cui dirigenti e militari sono messi in stato di accusa, come è stato il caso per l’ex-Jugoslavia e il Ruanda. Ora, il potere israeliano ostacolerebbe di sicuro le attività di un’istanza internazionale incaricata di esaminare i suoi crimini di guerra.

Malgrado l’emozione sollevata nel mondo, manca al livello internazionale, sia in seno alle Nazioni Unite sia altrove, la volontà politica di procedere contro Israele. Le realtà geopolitiche sono costruite sulla logica di «due pesi, due misure». Una cosa è perseguire Saddam Hussein o Slobodan Milosevic, un’altra incolpare Gorge W. Bush o Ehud Olmert. Dopo i processi di Norimberga l’impunità di coloro che agiscono per conto di Stati potenti e imbattuti è palese. Nulla sembra in grado di scuotere questo stato di fatto in un avvenire prossimo, ciò che indebolisce considerevolmente la portata del diritto internazionale come strumento di una giustizia mondiale.

In queste condizioni, il passo più efficace consisterebbe nel basarsi sul principio di «competenza universale», combinato con l’autorità dei tribunali nazionali, per perseguire in giudizio certe categorie di crimini di guerra. Una simile legislazione esiste sotto forme diverse – e con efficacia variabile – in più di una dozzina di Paesi, fra i quali la Spagna, il Belgio (4), la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti. La Spagna, malgrado pressioni politiche eserciate sul suo governo per fargli modificare il proprio diritto penale allo scopo di impedire simili procedure che si svolgono senza la presenza fisica degli accusati, ha giudicato ammissibile una denuncia presentata contro numerosi ufficiali superiori dell’esercito israeliano (5).

Questa procedura è la stessa che ha permesso a un tribunale spagnolo di incriminare nel 1998 l’ex dittatore cileno Augusto Pinochet. Questi è stato arrestato nel Regno Unito, dove l’obbligo di estradizione è stato alla fine confermato da una maggioranza di giudici della Camera dei Lord, la somma istanza giudiziaria del Paese. Ciononostante Pinochet non è mai stato estradato ed è potuto tornare in Cile quando il processo penale intentato contro di lui nel suo Paese venne abbandonato (6).

Riassumendo, si può dubitare che le giurisdizioni internazionale offrano un mezzo per istruire processi per i crimini di guerra a Gaza: le procedure internazionali poi rischiano di cedere sotto le pressioni esterne, come lo si è visto un anno fa quando i tribunali tedeschi, malgrado prove evidenti e la quasi certezza che non sarebbe stato processato negli Stati Uniti, hanno rifiutato di istruire atti d’accusa contro l’ex segretario americano alla Difesa, Donald Rumsfeld, per azioni di tortura.

Inoltre l’esercizio della competenza universale è totalmente aleatorio, perché dipende sia dalla cooperazione di altri governi, se si richiedono estradizioni, sia dalla possibilità di arrestare un sospetto sul territorio dello Stato che lo incrimina. Eppure, malgrado questi formidabili ostacoli, la competenza universale rimane l’approccio più promettente. Anche in assenza d’incriminazione, la semplice minaccia basta a rendere più difficile i viaggi d’individui sospettati di crimini internazionali e quindi nuoce moltissimo alla reputazione politica del Paese coinvolto.

Sicuramente azioni penali possono essere intraprese, teoricamente, da tribunali penali israeliani, almeno per atti individuali commessi sul campo di battaglia, come sparare su civili che stanno arrendendosi. A questo scopo organizzazioni per la difesa dei diritti umani, come Betselem, raccolgono prove e argomentano che un’iniziativa israeliana presenterebbe il vantaggio di soppiantare gli appelli internazionali a favore di un processo. Questa iniziativa, anche se non è seguita da effetti, accrediterà l’idea che è necessario perseguire simili crimini presso altre istanze.

D’altra parte, iniziative della società civile possono condurre alla creazione di uno o più tribunali dal ruolo puramente simbolico, ma non trascurabile. Istanze di questa natura sono sorte durante la guerra del Vietnam, quando il matematico e filosofo Bertrand Russell ha istituito il «tribunale Russell». Da allora, il Tribunale permanente dei popoli, con sede a Roma, ha organizzato più di venti processi su temi diversi. Un processo sulla Palestina sarà iniziato il 4 marzo a Bruxelles (7).

Vittorie militari, disfatte politiche
Nel 2005 il «tribunale mondiale sull’Irak», con sede a Istanbul, ha ascoltato cinquantaquattro testimoni e messo insieme un impressionante dossier di accuse. La sua giuria, presieduta dalla romanziera indiana Arundhati Roy, ha prodotto una «dichiarazione di coscienza» che ha condannato gli Stati Uniti e il Regno Unito per l’invasione e l’occupazione dell’Irak e indicato i dirigenti che, in questi due Paesi, dovevano essere ritenuti penalmente responsabili. La sua azione ha avuto considerabile eco, in particolare in Medio Oriente. Simili iniziative sono attaccate o ignorate dai media occidentali, perché giudicate parziali e senza peso giuridico; ma in assenza di procedure ufficiali permettono di colmare un vuoto e costituiscono un’interessante forma di azioni antibelliche non violente.

In fin dei conti si pone l’ossessiva questione di sapere se le preoccupazioni sollevate dai crimini di guerra, dei quali Israele si è reso colpevole a Gaza, hanno importanza e, se sì, perché. La posta in gioco è ciò che si potrebbe chiamare «la seconda guerra»: la guerra di legittimità, quella che separa i belligeranti molto più dei risultati sui campi di battaglia. Gli Stati Uniti hanno vinto innumerevoli scontri nella guerra del Vietnam, eppure l’hanno perduta. La Francia ha subito la medesima sorte in Indocina e in Algeria e l’URSS in Afghanistan. Lo scià di Persia è caduto, come il regime dell’apartheid in Sudafrica, per le stesse ragioni.

Senza dubbio Israele è al riparo da iniziative giudiziarie formali. Tuttavia dovrà far fronte alle ricadute delle accuse rivoltegli contro da larga parte dell’opinione pubblica mondiale, conseguenze che già fin d’ora stanno rimodellando il conflitto israelo-palestinese. La percezione, largamente condivisa, del carattere criminale delle sue azioni ha spinto cittadini del mondo intero a proporre campagne di boicottaggio, di disinvestimento e di sanzioni. Questa mobilitazione esercita una pressione sui governi e le imprese perché si disimpegnino nei confronti d’Israele. Essa permette di ricordare la legittimità della causa palestinese e fa riferimento alla campagna internazionale che tanto aveva fatto per l’abolizione dell’apartheid in Sudafrica. Che i palestinesi vincano la guerra di legittimità non garantisce che otterranno la loro indipendenza negli anni a venire, ma ciò cambierà, a colpo sicuro e in un modo o nell’altro, l’equazione politica.

Note:
(1) L’art. 33 tratta della responsabilità personale, delle pene collettive, del saccheggio e delle rappresaglie; l’art. 55 dell’approvvigionamento della popolazione di un territorio occupato (www.icrc.org).
(2) La Corte è stata creata il 17 luglio 1998 sotto gli auspici dell’ONU e ha esistenza legale dall’11 aprile 2002.
(3) Il Tribunale penale per l’ex-Jugoslavia è stato istituito il 25 maggio 1993 dalla Risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza dell’ONU; ha sede all’Aja (Olanda). Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda è stato istituito dalla Risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza dell’ONU; ha sede ad Arusha (Tanzania).
(4) Votata all’unanimità nel 1993, la Legge di competenza universale aveva fatto del Belgio un modello nella lotta per la giustizia internazionale. Sotto la pressione degli Stati Uniti essa è stata in seguito abrogata di fatto.
(5) Inoltrata dal Centro palestinese per i diritti umani, la denuncia riguarda l’ex ministro della Difesa Benyamin Ben Eliezer e sei alti gradi militari. Si tratta dello sgancio, eseguito il 22 luglio 2002, di una bomba da una tonnellata sul quartiere di Al-Daraj, nella città di Gaza, che aveva provocato la morte di un presunto capo di Hamas e di quattordici civili, e ferito più di centocinquanta persone.
(6) Poiché la Corte d’Appello di Sanntiago l’aveva giudicato inabile ad affrontare un processo penale, per ragioni di salute, ormai era imputato soltanto di frode fiscale.
(7) E-mail: ttp_int@yahoo.com.

* Richard Falk, incaricato speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo nei territori palestinesi occupati dal 1967.

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