L’art.138 della Costituzione non si tocca

di Silvia Terribili - www.silviaterribili.org - 14/07/2013
Ogni eventuale riforma della Costituzione deve seguire l’iter prescritto dall’art. 138 che offre la massima garanzia di democrazia e coinvolgimento di tutti i cittadini.

Non sono ammissibili deroghe dinessun tipo allo spirito e alla lettera  del l’art. 138.

Difendiamo la nostra Costituzione.

Difendiamo la democrazia, la libertà, l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Sosteniamo l’appello di Azione Civile

www.azionecivile.net

 

Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

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