Il cavallo di Troia del nucleare “sostenibile”
Un’estate torrida, la più calda di sempre nel Vecchio continente secondo Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra coordinato e gestito dalla Commissione Europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea), sintesi perfetta delle molte crisi che attanagliano il pianeta (cambiamenti climatici, “guerra mondiale a pezzi”, crisi energetica) e alle quali la politica non sa rispondere e che, anzi, alimenta nell’assurdo tentativo del taumaturgo di turno di salvare sé stesso anche a costo di perdere il mondo.
In questa linea sembra collocarsi anche il ddl S. 1924, recante delega al governo in materia di energia “nucleare sostenibile”, argomento elusivo buono solo a soddisfare qualche lobby ma del tutto inadeguato rispetto all’urgenza dei problemi sul tavolo. Mentre infatti il nucleare da fusione è ancora di là da venire, rischi e costi di quello da fissione sono ben noti e non basta aggiungere l’attributo “sostenibile” per mutare specie. Un conto è, infatti, promuovere la ricerca nel campo delle energie rinnovabili e di una transizione energetica sostenibile, anche con specifica attenzione al nucleare da fusione, e sostenere, insieme alla formazione di tecnici e figure professionali, collaborazioni e iniziative congiunte con partner europei; altro e diverso è far prendere l’ascensore agli auspici, ovvero passare dal piano della ricerca a quello della produzione da fonti nucleari quali che siano (oggi solo da fissione), comprendendo la localizzazione, costruzione ed esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione, di fabbricazione, di riprocessamento del combustibile nucleare e di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, insomma tentare di reintrodurre surrettiziamente ciò che gli italiani hanno già più volte deciso di rifiutare ed è proprio sulle conseguenze giuridiche di queste decisioni che si appuntano le considerazioni che seguono.
1987 e 2011: il popolo si è già espresso
Come è noto, in questa materia si sono tenuti già diversi referendum abrogativi e, in particolare, ben tre quesiti furono sottoposti al voto popolare nella “tornata” referendaria del 1987, subito dopo il disastro di Chernobyl: il quesito n. 3 riguardava l’abrogazione della facoltà del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) di deliberare la localizzazione delle centrali qualora gli enti locali interessati non avessero raggiunto un accordo a riguardo; il sì vinse con l’80,57%. Il quesito n. 4 chiedeva l’abrogazione dei contributi agli enti locali che ospitassero sul proprio territorio centrali nucleari o a carbone; il sì vinse con il 79,71%. Il quesito n. 5 riguardava l’esclusione dell’Enel, all’epoca ancora ente pubblico, dalla partecipazione alla costruzione di centrali nucleari all’estero; anche in questo caso il sì vinse, con il 71,86%. Votarono complessivamente circa 29,9 milioni di italiani. Il quorum fu raggiunto con un’affluenza alle urne del 65,1% sui circa 45,8 milioni di aventi diritto al voto: dati riguardanti profili puntuali e tuttavia indicativi di una chiara e diffusa contrarietà alla (costruzione di impianti per la) produzione di energia nucleare.
Ma fu il referendum del 2011 (dopo l’incidente, classificato al livello 7 della scala Ines, il grado massimo di gravità previsto, che aveva colpito la centrale nucleare di Fukushima), riguardante l’abrogazione generale delle norme che consentivano la produzione nel nostro territorio di energia elettrica da nucleare, a manifestare in modo inequivoco la volontà degli italiani in questa materia. L’affluenza raggiunse il 57,01 e l’esito del voto vide il sì, con 25.643.652 voti a favore, attestarsi al 94,05% e il no, con 1.622.090, di voti, al 5,95%, segnando un caposaldo, dal quale non si può prescindere se non a prezzo di violare il significato del referendum abrogativo nel sistema e, con esso, il principio supremo della sovranità popolare.
Per comprendere gli effetti di sistema di quei pronunciamenti popolari è necessario partire da quanto sul punto affermato dal giudice delle leggi. Testata d’angolo è, al riguardo, la sentenza n. 199/2012, con la quale la Corte costituzionale ha, per la prima volta, dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata mediante il referendum previsto dall’art. 75 Cost. La Corte aveva peraltro già precedentemente stabilito che l’abrogazione per via referendaria comporta un vincolo al legislatore, che si traduce nel divieto di riproporre una disciplina della materia, che sia espressione della medesima “intenzione del legislatore” precedente, tale cioè da non “modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti” (sentenza n. 68 del 1978),
Il divieto di far rivivere, neanche a titolo transitorio, la normativa abrogata (Corte cost. n. 468 del 1990) “si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto” (così, Corte cost., n. 199/2012 ma anche n. 468 del 1990 e n. 9/1997).
Non si tratta – evidentemente – di un vincolo assoluto: il legislatore ordinario, pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum ma deve rispettare il divieto di ripristino della normativa abrogata (v. le sentenze gemelle nn. 32 e 33 del 1993), limite che la stessa Corte è chiamata a presidiare, attraverso la verifica dei parametri riguardanti appunto il (mutamento del) “quadro politico” e (del)la “situazione di fatto (ex multis, Corte cost., ord. n. 9/1997).
Nucleare da fusione: ancora wishful thinking
Come accennato, il legislatore coglie ora l’occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica – determinata anche dalla crescente richiesta, a livello globale, di energia – per tornare a inserire, nel mix energetico nazionale, quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia, il nucleare, ora battezzato “sostenibile” (NS). L’attributo non è, all’evidenza, innocente e anzi, costituisce il primo tassello di una strategia bifronte, volta, da un lato, come si legge nella relazione al ddl C/2669, alla “previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità” (pubblicità progresso o propaganda?) e, dall’altro, all’elusione, anche lessicale, del suddetto vincolo a carico del legislatore: battezzando nuova e diversa la fonte, sarebbero soddisfatte le condizioni poste dal giudice delle leggi circa il quadro politico e le circostanze di fatto e, con ciò, risulterebbe rispettato anche l’esito referendario.
Attenzione però perché già sul mutamento del quadro “politico” occorre intendersi. Tale condizione non sembra, in effetti, soddisfatta solo perché cambia la legislatura o la compagine di governo (ovvero il rappresentante), dovendosi guardare anche all’orientamento dei rappresentati circa quel determinato problema e rispetto al quale, sondaggi e sentiment analysis potrebbero rivelare, come, al di là di ogni strategia comunicativa di greenwashing, l’atteggiamento non sia affatto mutato rispetto a quello manifestato in sede referendaria.
Quanto alle “circostanze di fatto”, secondo i proponenti e stando ad alcune delle memorie depositate nel corso dell’indagine conoscitiva, le nuove tipologie, oggi a disposizione e, in particolare, i c.d. Small Modular Reactor (Smr) di III generazione avanzata e gli Advanced Modular Reactor (Amr) di IV generazione, nonché i microreattori (potenze < 30 MWe per singolo modulo), rappresenterebbero un cambio di paradigma rispetto ai grandi reattori tradizionali: più piccoli, più sicuri, più flessibili e potenzialmente più sostenibili sul piano ambientale ed economico
Sennonché, tanto i piccoli reattori quanto quelli c.d. advanced, peraltro ancora essi stessi in fase di sperimentazione, produrrebbero energia non con la fusione ma con la fissione nucleare e se è così siamo ancora a ciò che gli italiani, con il loro voto, hanno già inequivocabilmente rigettato. Inoltre, questi impianti produrrebbero, com’è ovvio, scorie radioattive, seppure in misura proporzionale alla minore dimensione. Senza contare che una miriade di piccoli impianti renderebbe ancora più complicato il problema del rapporto con il territorio. Non basta certo affermare che questi impianti sarebbero di interesse nazionale. Quanti potrebbero essere: 20, 50, 100? Sul punto, le proposte – pour cause – non dicono, ma è del tutto evidente che un numero (verosimilmente alto) di siti finirebbe per impattare pesantemente sull’ambiente, la gestione dei rischi, il governo del territorio e, più in generale, sulla vita della comunità che in quei territori è insediata.
Diverso sarebbe il caso del nucleare da fusione che purtroppo è ancora in fase di sperimentazione, puro wishful thinking che non vale a sostituire la realtà. Come diceva il grande fisico e compianto ambientalista Massimo Scalia: “Quando ero all’università il nucleare da fusione avrebbe dovuto essere utilizzabile entro 20/30 anni; quando insegnavo all’Università la distanza dell’utilizzo era la stessa; ora che sono emerito quella distanza temporale non cambia”, che è quanto dire che la previsione di centrali di produzione di energia è, in questo ambito, non attuale, sospesa tra un “non più” nucleare da fissione e un “non ancora” nucleare da fusione.
Rinnovabili, per puntare sulla vita e sul futuro
Il cambiamento climatico è, invece, più che pressante ed esige capacità di analisi adeguate allo scopo e soluzioni urgenti, posto che nel lungo periodo (e forse anche nel medio, se il surriscaldamento globale prosegue ai ritmi degli ultimi anni) saremo tutti morti, sicché non vale rinviare nel tempo (dieci-quindici anni almeno sarebbero necessari affinché i “nuovi” reattori siano operativi) la risposta, per giunta inadeguata (troppo costosa e rischiosa), a problemi di oggi né, tantomeno, vale contrabbandare per nuove quelle che, come ha dimostrato in audizione il Nobel Giorgio Parisi, altro non sono che il “ridimensionamento” di una tecnologia che rimane tuttavia, essenzialmente, la stessa e, come tale, non in grado di incidere sulle “circostanze di fatto”, il cui mutamento è stabilito dal giudice delle leggi come condizione per il superamento del vincolo, posto al legislatore, dall’esito del referendum abrogativo. Non modificando i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti (Corte cost. n. 68 del 1978), la proposta oggi all’esame del parlamento costituisce dunque ripristino della normativa abrogata, in palese contrasto con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo.
Al riguardo, giova sottolineare che “a differenza del legislatore che può correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile” (così, Corte cost. n. 468/1990)… definitiva, naturalmente, come tali possono essere le cose del mondo: sic stantibus rebus! In particolare, il vincolo posto dal referendum permane fino a quando non avvengano quei cambiamenti del “quadro politico” e delle “circostanze di fatto” in grado di rescinderlo.
Pur in un’accezione meramente negativa, il referendum è, infatti, comunque idoneo a rompere “il tradizionale monopolio delle Camere sulla legge” e dunque a incidere immediatamente sull’ordinamento legislativo, che concorre a modificare, fermo restando che entrambi i procedimenti (quello legislativo e quello referendario) altro non sono se non l’espressione di una medesima legittimazione, che è poi quella garantita dall’art. 48 Cost., ovvero dall’effettivo esercizio del diritto di voto, sia in sede elettorale sia in sede referendaria. Questo è in effetti l’approdo cui giunge la sentenza n. 199/2012, con cui la Corte, superando la classica impostazione in termini di forza giuridica delle fonti coinvolte (legge e referendum, appunto), è stata capace di andare alla sostanza dei problemi, riconoscendo appunto la necessità di integrare nell’ordito costituzionale, gli strumenti di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa, entro l’unitaria forma democratica disegnata dalla Costituzione.
Con quella sentenza, la Corte ha chiaramente stabilito che l’intervenuta abrogazione di una disposizione sottrae al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta, dato che il titolare ultimo del potere (il popolo) si è espresso in modo definitivo e puntuale su quanto voluto dal rappresentante, a meno che la determinazione popolare, manifestatasi nel referendum, non venga superata dall’emergere di elementi fattuali del tutto nuovi rispetto alla “situazione” in cui il corpo referendario ha espresso il suo puntuale dissenso nei confronti della legge.
Sullo sfondo, poiché tutto si tiene, la questione di principio, che fa del ritorno al nucleare, sprezzante della volontà popolare, il simbolo del modello di convivenza che certa politica propone come soluzione delle diverse crisi: un modello regressivo, fondato sull’accentramento, il controllo e la segretezza del potere, che guarda a un passato che ben conosciamo e che abbiamo rifiutato.
In questo quadro, le energie rinnovabili non sono dunque solo un’alternativa tecnologica (più sostenibile, trasparente e responsabile) ma esprimono anche una diversa e più condivisibile visione del mondo che mette al centro non il comando e il profitto ma la vita e il futuro.


