La Gkn ha violato anche la Costituzione: la proprietà privata non può andare contro l’utilità sociale

di Paolo Maddalena - ilfattoquotidiano.it - 20/09/2021
È indispensabile ricorrere a quel diritto di resistenza, per il quale si batté nella costituente Dossetti, le cui tracce sono rimaste molto evidenti nell’articolo 2 della Costituzione e nell’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione medesima

I lavoratori e tutti gli italiani devono far valere i principi imperativi costituzionali che impediscono le privatizzazioni e le delocalizzazioni. L’alternativa è la fine economica, politica e sociale del nostro Paese. La stampa odierna, giustamente, dà molta importanza alla decisione del Tribunale di Firenze, che ha accolto il ricorso dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio, dichiarando lesivo dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori il licenziamento via email.

Ciò nonostante la multinazionale in questione sta procedendo egualmente alla liquidazione della società. Questo implica la necessità urgente di unire le forze e far capire ai cittadini e alla classe dirigente che la nostra Costituzione vieta in modo assoluto le privatizzazioni e le delocalizzazioni. Infatti l’articolo 42 Cost. si esprime nei seguenti termini a proposito della proprietà privata: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale”.

Inoltre l’articolo 41 della Costituzione afferma che: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi contro l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana.”

Si tratta di due principi imperativi, la cui violazione dà luogo alla nullità degli atti posti in essere con la loro inosservanza, nullità che deve essere dichiarata dal giudice senza limiti di tempo, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile. Insomma è arrivato il momento che soprattutto i civilisti non leggano più la Costituzione alla luce del Codice civile, ma il Codice civile alla luce della Costituzione.

Per cui l’attuale disposizione dell’articolo 832 del Codice Civile, secondo il quale: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo”, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel senso che il proprietario ha diritto di godere della cosa in modo da assicurarne la sua funzione sociale (ed è certamente anti-sociale il licenziamento dei lavoratori) e di disporre della stessa in modo “da non contrastare l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà, la dignità umana” (ed è certamente contro l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà, la dignità umana la privatizzazione e la delocalizzazione dell’imprese).

È su questo punto che va impostata la battaglia giudiziaria per salvare la GKN di Campi Bisenzio, Alitalia, l’Ilva, le autostrade, la cessione della gestione della piattaforma logistica del porto di Trieste alla tedesca città di Amburgo, la Whirlpool e così via dicendo.

È indispensabile ricorrere a quel diritto di resistenza, per il quale si batté nella costituente Dossetti, le cui tracce sono rimaste molto evidenti nell’articolo 2 della Costituzione e nell’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione medesima. Diritto di resistenza in base al quale i cittadini singoli o associati possono agire in giudizio, come parte della comunità in cui si svolge la loro personalità (art. 2 Cost.), per difendere l’interesse generale in base al principio di sussidiarietà (art.118, comma 4).

Vorrei che sulla base di queste considerazioni l’intero popolo italiano utilizzasse il suo diritto di resistenza, che si difende, sia con lo sciopero generale (art. 40 Cost.), sia con il ricorso al giudice e alla conseguente remissione della legge incostituzionale per violazione di detti principi imperativi al giudizio della Corte costituzionale (articoli 2 e 118, comma 4 Cost).

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