“Signora Presidente, signor Procuratore generale, autorità tutte, signori avvocati, signori magistrati, signore e signori,
E’ per me un onore intervenire, in rappresentanza del Csm, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario e dico subito che sento forte l’emozione ed insieme la responsabilità di farlo in rappresentanza di un organo che si trova al centro di una riforma costituzionale, approvata dal parlamento, che modifica profondamente il modello di Consiglio che i Costituenti hanno disegnato e che ha operato, con i risultati da tutti riconosciuti, per sessantotto anni.
L’anno appena iniziato potrebbe essere l’ultimo anno di vita di questo modello di Csm.
Il modello costituzionale è caratterizzato dal fatto di essere, uso volutamente le parole della Corte costituzionale, un “unico Consiglio superiore per un unico ordine giudiziario”.
Dal fatto di essere composto per due terzi da magistrati “eletti” da magistrati e per un terzo da professori universitari ed avvocati “eletti” dal parlamento in seduta comune, dove l’elemento caratterizzante è quello della scelta dello strumento della elezione.
Tra le competenze che la Costituzione assegna al Consiglio è, significativamente, ricompresa quella sulla responsabilità disciplinare, in ragione della delicatezza che viene ad assumere questo giudizio per la sua evidente incidenza sulla garanzia di indipendenza dei magistrati.
La riforma costituzionale va ad incidere su questi caratteri, delineando un modello totalmente differente: all’unico Consiglio sono sostituiti tre differenti organi: il Consiglio superiore dei magistrati giudicanti, quello per i magistrati requirenti e l’Alta Corte disciplinare.
Di estrema rilevanza poi la sostituzione del sistema di elezione con quello del sorteggio.
Al proposito mi limito a ricordare le conclusioni cui era giunta nel 2016 la Commissioni ministeriale nominata per la riforma della disciplina del Csm.
Il Costituente, si legge nella relazione della commissione Scotti, fissando la elettività, ha inteso richiamare il concetto di base fiduciaria ed un voto che riconosca idoneità, capacità, valenza istituzionale dell’eligendo.
Il Csm non è un consiglio di amministrazione, ma un organo di garanzia, rappresentativo di idee, prospettive, orientamenti su come si effettua il governo della magistratura e su come si organizza il servizio giustizia.
La competenza disciplinare viene sottratta al Consiglio, e per esso alla Sezione disciplinare, ed affidata ad una Alta Corte di disciplina, la cui regolamentazione presenta diversi aspetti di criticità, tra i quali la impugnabilità delle sentenze disciplinari solo davanti alla stessa Alta Corte, con implicita deroga, solo per i magistrati, del principio contenuto nell’art. 111.7 Cost., secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge; la competenza del nuovo giudice disciplinare limitata ai solo giudici ordinari, con esclusione di quelli speciali; la limitazione, quali componenti, ai soli giudici di legittimità o che hanno esercitato funzioni di legittimità, con esclusione di quelli di merito.
Ad inizio dello scorso anno il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza (24 voti favorevoli contro 4 ed 1 astenuto) un parere, non richiestoci dal ministro, assai critico sul progetto di revisione, parere che non è stato minimamente tenuto in conto dalla maggioranza parlamentare, al pari dei rilievi espressi nelle molte audizioni svolte da esperti di fronte alle commissioni parlamentari.
La inaugurazione dell’anno giudiziario è tradizionalmente l’occasione per svolgere un bilancio delle attività portate a compimento nell’anno precedente e per qualche valutazione sull’immediato futuro.
Nell’anno 2025 il Consiglio superiore ha svolto una intensa attività relativamente alle competenze ad esso assegnate dalla Costituzione e dalla legge, anche in stretta collaborazione con le altre istituzioni dello Stato, in maniera particolare con il ministro della giustizia attraverso l’approvazione di pareri e lo specifico tavolo tecnico, con la Scuola superiore della magistratura, con i consigli giudiziari.
Le attività del Consiglio superiore, nell’anno appena trascorso, sono specificamente documentate nella ricerca dell’Ufficio studi richiesta dalla sesta commissione e nella relazione annuale presentata nella seduta plenaria del 9 gennaio scorso, alle quali pertanto faccio rinvio.
Mi limito a segnalare alcuni dati relativi all’attività della Sezione disciplinare per l’anno 2025: sono state pronunciate 71 sentenze, le condanne sono state 30 (42,2%), le assoluzioni 28 (39,4%), non doversi procedere 13 (18,3%).
Dele 30 condanne: 1 ammonimento, 19 censure, 4 perdite di anzianità, 2 sospensioni e 4 rimozioni.
I provvedimenti impugnati da autorità pubbliche sono stati solamente 11, 5 da parte della Procura generale e 6 dal ministro della giustizia.
Nell’anno appena trascorso ho fatto parte della sezione disciplinare ed è stata per me una esperienza davvero importante e significativa.
Mi ero iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza con l’intenzione, dopo laureato, di fare il magistrato ed avevo pure iniziato a preparare il relativo concorso, poi i casi della vita, come spesso accade, mi hanno condotto a fare altro ed ho tenuto la cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa per quasi quaranta anni.
Sempre i casi della vita hanno voluto che, da professore in pensione eletto al Csm, mi trovassi finalmente a fare il magistrato, quale componente titolare della Sezione disciplinare.
L’ho fatto con entusiasmo, sono stato relatore ed estensore di sentenze, anche se devo confessare di aver faticato molto, però ho capito quanto sia difficile fare il magistrato, quanto sia delicato, impegnativo e responsabilizzante giudicare gli altri, arrivare a dover decidere, come mi è accaduto, sulla rimozione di un magistrato dall’ordine giudiziario.
Assai più facile scrivere libri e commenti scientifici che scrivere e motivare una sentenza di condanna.
Ho messo ovviamente tutto il mio impegno, qualche notte confesso di non aver dormito pensando ai casi da decidere, certamente posso dire che la Sezione disciplinare ha sempre deciso a seguito di confronto aperto e approfondito e di lunghe camere di consiglio relativamente alla interpretazione da accogliere in ordine alle differenti possibili soluzioni emerse.
Tutto questo sempre con la massima indipendenza esterna e interna ed in modo assolutamente imparziale.
Per questo esprimo, pensando di interpretare il pensiero della Sezione disciplinare, un senso di profonda amarezza leggendo le ingiustificate critiche al nostro operato da parte del ministro della giustizia, il quale proprio in questi giorni, a proposito della responsabilità disciplinare dei magistrati, ha sostenuto che “la Sezione disciplinare ed il Csm, che avrebbero ilh potere di destituirlo [il magistrato impreparato o inadeguato] non lo fanno mai perché c’è quella giustizia domestica ‘correntizia’ che fa da stanza di compensazione nell’ambito della Sezione medesima. Tizio protegge Caio perché è ‘padrino’ della sua corrente, Sempronio protegge Martino e entrambi si proteggono a vicenda”.
Signor Ministro, mi creda, la Disciplinare del Csm, di cui ho avuto l’onore di far parte nell’anno appena trascorso, non merita questo suo giudizio negativo, fondato su valutazioni che non rispondono assolutamente al vero.
La campagna referendaria, nel legittimo confronto tra le diverse posizioni, trova il momento più delicato e preoccupante nella attività di delegittimazione della magistratura, che rischia di minare la fiducia dei cittadini nella giustizia.
Dire che la separazione delle carriere è necessaria per rendere il giudice davvero “terzo e imparziale”, equivale a dire ai cittadini che finora il giudice non lo è stato e che tuttora i cittadini vengono giudicati da un soggetto che non è terzo ed imparziale.
Dire, da parte di chi riveste alte o altissime cariche istituzionali, che i pubblici ministeri operano come killer o che la responsabilità del sovraffollamento delle carceri è colpa della magistratura che condanna o ancora che i giudici del c.d. tribunale dei ministri hanno fatto “strazio delle norme più elementari del diritto, tale da stupirsi che non gli siano schizzati i codici dalle mani, ammesso che li abbiano consultati”, produce effetti delegittimanti.
Su questa campagna di delegittimazione di recente Luigi Ferrajoli ha scritto: “dietro questi attacchi c’è una concezione elementare della democrazia, sulla base della quale la sola fonte di legittimazione del potere è il voto popolare e non c’è quindi spazio per la separazione dei poteri e per l’indipendenza della magistratura e che sfugge la diversa, opposta legittimazione rispetto al potere politico”, mentre Gian Luigi Gatta ha sostenuto il mese scorso: “quando nella cabina elettorale avrò in mano la matita, farò fatica a non ripensare alle inaccettabili campagne di delegittimazione della magistratura di questi mesi”.
Un effetto delegittimante pare derivare in qualche modo pure dalla recente approvazione del decreto legislativo che ha introdotto una nuova prova orale per il concorso in magistratura, ossia il test e colloquio psicoattitudinale, che già era stato previsto dal governo Berlusconi con la legge Castelli, sul presupposto dichiarato, apro virgolette, che "i giudici sono matti, sono mentalmente disturbati, hanno turbe psichiche e sono antropologicamente diversi dalla razza umana”, chiuse virgolette.
Al Consiglio è stato attribuito il compito, estremamente complesso, di indicare “le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria” e di predisporre i relativi test.
Mi limito a notare come il test e il colloquio sono previsti dopo che il candidato ha superato le tre prove scritte e si concludono con un giudizio della commissione giudicatrice, integrata da un esperto di psicologia, espresso “con la sola formula ‘non idoneo’” e senza altra motivazione, per cui il candidato giudicato non idoneo non saprà neppure per quale ragione è stato giudicato “inidoneo alla funzione giudiziaria”.
Quale che sarà l’esito del referendum, la campagna di delegittimazione in atto rischia di creare danni enormi per la credibilità dell’attività giurisdizionale e per la fiducia che i cittadini debbono avere nella giustizia.
La fiducia rappresenta infatti il fondamento della legittimazione dell’attività giurisdizionale nel nostro sistema costituzionale.
Una legge, anche quando non la si condivide, si rispetta perché approvata dai nostri rappresentanti in applicazione del principio di democrazia rappresentativa.
Una sentenza, anche quando non la si condivide, si rispetta solo perché si è certi che proviene da un soggetto autonomo, indipendente, imparziale e professionalmente preparato, il quale opera nel rispetto del principio di legalità.
Per questo una delegittimazione della magistratura – qualificata come “politica” o “politicizzata” - che va ad incidere sulla fiducia dei cittadini nella giustizia, determina un danno enorme e la campagna referendaria rischia di lasciare un terreno pieno di mine inesplose, ma destinate a farlo, come scrisse ad altro proposito Alessandro Pizzorusso.
Importante quindi è preservare e rafforzare la fiducia in chi amministra la giustizia, anche se appare evidente che sostituendo l’attuale modello costituzionale di Csm con uno meno forte ed autorevole, si riducono le garanzie di indipendenza.
Una magistratura meno indipendente non può che determinare una minore fiducia nella sua attività.
La giustizia non è un valore di parte, ma un valore di tutti perché realizza la tutela dei diritti di tutti noi.
Diversi anni fa (una trentina circa) fui invitato a Parigi dalla Ecole superieure de la magistrature a tenere una relazione sul principio di precostituzione del giudice e sulla posizione del pm nel nostro ordinamento.
L’allora presidente dell’Ecole giustificò l’attenzione alla esperienza italiana, indicando la nostra come “la magistratura più autonoma e indipendente d’Europa”.
Mi auguro che, quale che sia il risultato del prossimo referendum, la magistratura italiana continui ad essere “la magistratura più autonoma e indipendente d’Europa”.
Con questo auspicio, vi ringrazio per l’attenzione ed auguro a tutte ed a tutti un buon anno giudiziario”
Prof. Roberto Romboli


