Referendum e date: così si snatura l’articolo 138

di Massimo Villone - Ilfattoquotidiano.it - 01/02/2026
Avranno i nostri eroi il coraggio di battersi per una citazione nei manuali di Diritto costituzionale? Chissà.

Con sentenza del 28 gennaio, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai 15 volenterosi avverso la fissazione della data del referendum al 22-23 marzo. Forse, una tempestività apprezzabile. Ma il giudizio positivo non trova conferma per il ragionamento che conduce al rigetto.

Lo spazio disponibile non permette un’analisi puntuale della pronuncia, ma rimane possibile coglierne tratti determinanti. La sentenza è fondata primariamente sull’art. 15 della legge 352/1970, per cui “la data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione”. Il riferimento ai 50-70 giorni è, secondo il Tar, centrale perché dà certezza di tempi. Così non è. Seguendo la lettura del Tar, dopo l’ordinanza della Cassazione del 18 novembre che ammetteva la richiesta dei parlamentari, il Consiglio dei ministri avrebbe potuto deliberare la data del voto il 19 novembre e il presidente della Repubblica avrebbe potuto indire il referendum il 20 novembre. Con l’effetto, applicando la finestra dei 50-70 giorni, di poter chiamare alle urne domenica 10 gennaio. Ancor prima, se la Cassazione avesse adottato l’ordinanza subito dopo la richiesta presentata già il 4 novembre da un gruppo di parlamentari di maggioranza. A ipotesi siffatte la ricostruzione della normativa applicabile data dal Tar non porrebbe ostacolo. Qual è il problema? È che si rende tecnicamente possibile votare prima della scadenza dei tre mesi previsti dall’art. 138. La cosa non è immediatamente percepita nel caso solo perché la tempistica di fatto seguita non la mette in evidenza, essendo il 22-23 marzo una data comunque successiva alla scadenza dei tre mesi. Ma non conta quel che di fatto e occasionalmente nella specie è stato. Conta quel che potrebbe essere. Proprio i tre mesi – e non i 50-70 giorni – sono l’elemento chiamato a dare certezza ai tempi. Una lettura che non ne tiene conto conduce a una lesione sostanziale dell’art. 138. La maggioranza che approva la legge costituzionale potrà sempre con i suoi parlamentari anticipare la richiesta referendaria di altri soggetti, e incidere poi decisivamente sulla catena temporale che conduce al voto. Esattamente quel che è accaduto. I tre mesi trovano la ragion d’essere proprio nella menzione dei 500 mila elettori come soggetto legittimato alla richiesta, che però la lettura del Tar rende alla fine marginale, e anzi solo eventuale. Non sfugge poi a nessuno l’importanza di una campagna per le firme. Il Tar non giunge a definire inutile o preclusa la raccolta di firme effettuata, ma non si pone il problema di una maggioranza che approva la legge costituzionale e impedisce alle opposizioni una via efficace per sollecitare consapevolezza e partecipazione di elettrici ed elettori. La sentenza potrebbe essere impugnata in Consiglio di Stato. Ma c’è una alternativa preferibile, una volta che la Cassazione ammetta la richiesta di referendum, consentendo ai 15 di acquisire lo status di potere dello Stato.

Nel 1978, un comitato promotore, raccolte le 500 mila firme, solleva conflitto tra poteri dello Stato avverso l’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione. Con ordinanza 17/1978 la Corte costituzionale dichiara ammissibile il ricorso. Nell’ambito del giudizio così instaurato, la Corte con ordinanza 44/1978 solleva di ufficio davanti a se stessa – una “autorimessione” – questione di legittimità costituzionale di una norma della legge 352/1970. Con sentenza 68/1978 dichiara l’illegittimità della norma sulla quale aveva sollevato la questione. Con sentenza 69/1978 risolve il conflitto tra poteri sulla base della dichiarazione di illegittimità di cui alla precedente sentenza 68. È un passaggio cruciale per la definizione dell’architettura costituzionale e legislativa del referendum abrogativo ex art. 75. Ecco la via. Avviare in Consulta con ricorso un conflitto tra poteri dello Stato, argomentando in quella sede l’incostituzionalità e lesività della legge 352/1970 come applicata dal governo. Difficile, forse, e nessuna certezza, ma una possibilità sì. I 15 devono scegliere se impantanarsi nelle bagatelle di comparsate televisive e rimborsi elettorali o spendersi laddove possono concretamente fare una differenza. Sono i soli, in questo momento, a poter tentare di difendere un meccanismo essenziale di partecipazione democratica come il referendum costituzionale ex art. 138, evitando che si consolidi un pericoloso precedente. In Tv, deleghino qualcuno che buchi lo schermo. Sui rimborsi, devolvano tutto salvo le spese documentate alla Caritas, Emergency, Medici senza Frontiere o altro soggetto dedito nel mondo al bene comune.

Avranno i nostri eroi il coraggio di battersi per una citazione nei manuali di Diritto costituzionale? Chissà.

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